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Forme di Convocazione

Alcuni cenni normativi:

L’Articolo n.66 delle disposizioni di attuazione del codice civile

Le riunioni, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del c.c, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quanto questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentano un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.

In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condominio.

Nell’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, a posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice civile su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima. L’Amministratore ha la facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi.

Quali sono le forme di Convocazione?

Ai sensi del riformato articolo 66 disposto att.c.c. per la convocazione assembleare è richiesta la forma scritta, nonché la trasmissione a seguito di ben specificati mezzi:

  • Lettera raccomandata;
  • E-mail certificata o PEC;
  • Fax.
  • Lettera raccomandata a mano (forma meno usata, ma ugualmente valida)

Nel caso di consegna a mano deve essere espressamente ritirata dal diretto intestatario della busta escluso i parenti e dovrà indicare data e firma sulla ricevuta di presa in consegna.

Termini per la convocazione:

  • L’avviso di convocazione deve essere comunicato almeno cinque giorni prima dell’adunanza in prima convocazione (art. 66 disp. Att. c.c, 3°comma).
  • l’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno della prima (art. 66 disp. Att. c.c, 4°comma).
  • L’assemblea in seconda convocazione potrà tenersi tra il giorno successivo a quello della prima convocazione e non oltre 10 giorni (art. 1136 c.c. comma 3°)

Chi convoca l’Assemblea dei condomini?

  • L’Amministratore
  • I Condomini

L’amministratore:

  • convoca l’assemblea di condominio “ordinaria” per l’approvazione del rendiconto consuntivo (art. 1130 c.c. comma 1° e 10° entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
  • Convoca l’assemblea “straordinaria” quando lo ritiene più opportuno ( art. 66 disposto. Att. c.c.).
  • Convoca l’assemblea “straordinaria” dei condomini a richiesta dei condomini (art . 66 disposto.att. c.c, primo comma: due condomini che rappresentano almeno un sesto del valore dell’edificio).
  • Provvede alla convocazione dell’assemblea dei condomini, entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione di innovazioni (ex novellato art. 1120 c.c.) volto a migliorare la sicurezza e la salubrità del fabbricato, eliminare le barriere architettoniche, al contenimento del consumo energetico, realizzare parcheggi, nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune, all’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite.
  • Provvedere alla convocazione dell’assemblea, a richiesta dei condomini, per la revoca dell’incarico di amministrazione (art. 1129 c.c. comma 12, N.1).

I Condomini

  • In mancanza dell’amministratore (art. 66 disp. Att. c.c, comma 2) 

Il contenuto della convocazione:

  1. Specifica ordine del giorno;
  2. Luogo riunioni (prima e seconda convocazione)
  3. Ora riunioni (prima e seconda convocazione)

L’Amministratore è obbligato ad allegare il rendiconto alla convocazione di assemblea?

L’obbligo di preventiva informazione dei condomini, in ordine al contenuto degli argomenti posti all’ordine del giorno dell’assemblea, risponde alle finalità di far conoscere ai convocati l’oggetto essenziale dei temi da esaminare. Ne discende che in considerazione della ratio dell’avviso di convocazione, al fine di soddisfare adeguatamente il diritto di informazione dei condomini circa l’oggetto della delibera, l’amministratore non è obbligato a depositare integralmente la documentazione giustificativa del bilancio negli edifici, ma è soltanto tenuto a permettere ai condomini, che ne facciano richiesta, di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile in modo tale da soddisfare il diritto di informazione della regolarità della contabilità.