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L’Ascensore e il superamento delle barriere architettoniche

L’impianto ascensore è da considerarsi in comune, salvo diversa disposizione del titolo, quando l’impianto è stato realizzato al momento della costruzione dell’edificio; anche in questo caso vi sono alcune specificazioni da fare. Si pensi ad un edificio a più scale, ciascuna delle quali servita da un proprio ascensore: in questo caso deve ritenersi che ciascun ascensore sia in proprietà comune ai soli condomini della relativa scala.

Nel caso in cui l’edificio sia sprovvisto di ascensore si può pensare di installarlo ma, poiché difficilmente vi saranno i locali adatti per questo nuovo impianto, si dovrà provvedere occupando la cassa scale oppure il cortile. In queste ipotesi è necessario stabilire se si sia, o meno, in presenza di una innovazione.

Ovviamente nella nuova installazione non si deve creare pregiudizio alla stabilità ed al decoro dell’edificio poiché, in caso contrario, l’impianto non potrà essere realizzato.

L’ascensore di nuova installazione così realizzato sarà in proprietà dei soli condomini che hanno partecipato alla spesa. Nel caso in cui successivamente altri condomini volessero usufruire del nuovo impianto dovranno sopportare le relative spese, proporzionali, come le spese per l’installazione, le spese per la manutenzione straordinaria ed ordinaria.

Ma le spese dell’impianto ascensore come vanno ripartite?

L’art. 1124 c.c, stabilisce che le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.

Il superamento delle barriere architettoniche:

Si definisce barriera architettonica qualunque elemento che impedisce, limita o rende difficoltosi gli spostamenti o la fruizione di servizi, con particolare riferimento alle persone con limitata capacità motoria o sensoriale.

Nell’ambito di un condominio, barriere architettoniche sono, ad esempio, la mancanza dell’impianto ascensore nello stabile o la presenza nell’ingresso di scale o altri ostacoli che non permettano un facile accesso all’edificio.

La riforma del condominio (L.220/2012), con la modifica dell’art. 1120 c.c, ha introdotto una “disciplina privilegiata” per l’approvazione delle innovazioni dirette a valorizzare l’immobile sotto alcuni aspetti specifici. Tra tali innovazioni vi sono anche le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per la deliberazione delle quali è sufficiente, a differenza delle innovazioni ordinarie, la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio (anziché la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio). Valorizzando così la possibilità di eliminare le barriere architettoniche.

Importante precisare che questa normativa non si applica solo ai condominii dove è presente un portatore di handicap, ma ha, invece, una applicazione generalizzata e vale anche per opere diverse dell’ascensore quali, ad esempio il servoscala ed altre strutture mobili tese a risolvere problemi di mobilità.

Il secondo comma dell’art. 2 della L. 13/1989 disciplina il caso in cui, fallito il tentativo di ottenere l’innovazione a mezzo delibera assembleare, l’individuo portatore di handicap voglia installare a proprie spese l’impianto. In tale evenienza non solo è necessaria la presenza effettiva del portatore di handicap in condominio riconosciuto dalla AUSL di competenza, ma la normativa è rivolta a tutti colori i quali, a prescindere dalla malattia, abbiano comunque gravi difficoltà a raggiungere la propria abitazione.

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