X

Le antenne Televisive

Anche prima della riforma del condominio introdotta dalla Legge 11/02/2012, n.220, si riteneva che l’assemblea potesse vietare l’installazione di antenne ed impianti esclusivi solo a condizione che gli stessi impedissero l’uso del terrazzo da parte degli altri condomini o arrecassero, comunque, un qualsiasi altro pregiudizio ad una delle parti comuni. Fuori da questa ipotesi, una delibera che vietasse l’installazione era considerata nulla.

Le norme stabiliscono che i proprietari dell’edificio non possono opporsi all’installazione esterna di antenne da parte degli abitanti dello stesso stabile  per il funzionamento di apparecchi radiofonici o televisivi  e attribuiscono al titolare dell’utenza il diritto all’installazione dell’antenna  sulla terrazza e/o parte comune dell’edificio, ferma restando la facoltà del proprietario al libero uso di questa secondo la sua destinazione.

Un edificio se dotato di antenna televisiva centralizzata, né l’assemblea dei condomini, né il regolamento da questa approvato possono vietare l’installazione di singole antenne ricetrasmittenti sul tetto comune da parte dei condomini.

Pertanto, qualora sul terrazzo di uno stabile condominiale sia installata un’antenna televisiva centralizzata ed un condomino intenda installare un’antenna autonoma, l’assemblea dei condomini può vietare tale seconda installazione solo se la stessa pregiudichi l’uso del terrazzo da parte degli altri condomini o arrechi comunque un qualsiasi altro pregiudizio apprezzabile e rilevante ad una delle parti comuni.

L’art. 117 n.3, c.c., gli impianti per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, ed i relativi collegamenti rientrano, ora tra le parti comuni del Condominio.

Per l’installazione di tali impianti, a seguito della riforma del condominio che ha modificato l’art. 1120 c.c. in tema di innovazioni, è richiesta una maggioranza agevolata: la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio, anziché quella ordinaria in tema di innovazioni (maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio). L’installazione centralizzata in un edificio che ne è privo deve considerarsi innovazione e pertanto la relativa delibera dovrebbe essere approvata con i voti espressi dalla maggioranza cui all’art. 1136, quinto comma, la nuova disposizione normativa, al fine di facilitare le relative decisioni, ha ridotto la maggioranza necessaria a quella prevista dal secondo comma dell’art. 1136 del c.c. e cioè la maggioranza dei partecipanti che rappresentino almeno 500 millesimi. Inoltre se l’edificio è dotato di una antenna centralizzata in origine, questa va considerata tra i beni comuni, mentre se si tratta di installazione successiva  a carico solo di alcuni condomini questi solo ne saranno comproprietari; di conseguenza, il riparto delle spese sia ordinarie che straordinarie di riparazione avverrà solo tra i detti comproprietari e non potrà applicarsi la tabella generale dei millesimi di proprietà, ma le spese andranno suddivise in parti uguali atteso che i condomini ne usano in maniera paritaria.

L’installazione di antenne paraboliche o satellitari ad utilizzazione collettiva per l’approvazione delle relative deliberazioni si applica l’art. 1136 terzo comma del c.c. Tale normativa di favore è venuta meno a seguito della riforma (L. 220/2012)ed anche in tale evenienza si applica l’articolo 1120 del codice civile, che nella sua nuova formulazione prevede che i condomini, con la maggioranza stavolta indicata dal secondo comma dell’art. 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa del settore, hanno ad oggetto l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto. Per cui è a tale normativa che da oggi in poi occorrerà fare riferimento.

L’antenna di radioamatore il D.Lgs. 259/2003 regola anche l’attività di radioamatore e, quindi, le modalità di installazione dei relativi impianti. La medesima disciplina, valida per le normali antenne televisive ed anche per quelle paraboliche, deve ritenersi quindi applicabile anche alle antenne da radioamatore, in virtù della riconosciuta similitudine tra le fattispecie similitudine ribadita anche dalla Cassazione che ha osservato come: il dovere dei comproprietari o coabitanti di un fabbricato di non opporsi a che altro comproprietario o coabitante. In qualità di radioamatore munito della prescritta autorizzazione amministrativa, installi una antenna ricetrasmittente su porzione di proprietà altrui o condominiale, nei limiti in cui ciò non si traduca in un’apprezzabile menomazione dei loro diritti della loro possibilità di procedere ad analoga installazione, deve essere riconosciuto, anche in difetto di un’espressa regolamentazione delle antenne da radioamatore nella disciplina della L. 554/1940 e del D.P.R. 156/1973, tenuto conto che tale dovere, anche per le antenne radiotelevisive, non si ricollega ad un diritto dell’installatore costituito dalla citata normativa ma ad una sua facoltà compresa nel diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero e ricezione del pensiero altrui, contemplato dall’art. 21 della Costituzione e che, pertanto, un pari dovere ed una pari facoltà vanno riconosciuti anche nell’analogo caso delle antenne da radioamatore. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative. Nel caso in cui l’installazione di un antenna o più comportasse la necessità di modificazioni di parti comuni occorrerà informare l’amministratore di condominio, porre il problema nella prima assemblea utile ed in assemblea deliberare in merito.

Le antenne Televisive

Anche prima della riforma del condominio introdotta dalla Legge 11/02/2012, n.220, si riteneva che l’assemblea potesse vietare l’installazione di antenne ed impianti esclusivi solo a condizione che gli stessi impedissero l’uso del terrazzo ...

Hai problemi in condominio?

Non trovi il tuo amministratore?

Quale problema hai?

Unità del condominio (app.ti, garage, negozi)

Urgenza della risposta

  Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03. Leggi informativa completa
18+13=