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Amministratore e carica

Quando occorre l’amministratore? Dal 18 giugno 2013 sono cambiati i numeri: «Quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario» (art. 1129, primo comma, c.c.). Sino al 17/06/2013 il numero era di quattro.

La nomina dell’amministratore deve avvenire con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea che a sua volta rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio vedi art. 1136 commi 4 e 2 c.c. La durata della nomina è di un anno ed alla scadenza si rinnova per uguale durata vedi art. 1129 comma 10 c.c. Il rinnovo può essere considerato automatico di anno in anno senza alcuna limitazione di tempo motivato dal fatto che l’amministratore può essere revocato dall’assemblea dei condomini in qualsiasi momento.

L’art. 1129 comma 11 c.c. recita “la revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio” (le maggioranze previste dal regolamento non potranno mai essere inferiori a quelle di Legge, nel caso lo fossero si dovrà applicare quanto disposto dall’art.  1136 comma 4 e 2 del c.c.).

Diversa interpretazione è che il rinnovo opera per un solo anno, così che poi in modo ternario l’assemblea deve tornare a deliberare, con le maggioranze previste, la conferma o la nomina di un diverso amministratore. 

In pratica si vedono usare entrambi i principi.

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