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I beni comuni

Cosa sono?

I beni comuni si possono distinguere in:

  • beni tipicamente condominiali necessari per l’esistenza del fabbricato (le parti in muratura) (art. 1117, comma 1, n.1 Codice Civile);
  • beni eventuali, non necessari, destinati ai servizi comuni (art. 1117, comma 1, n. 2 del C.c,);
  • opere, installazioni e manufatti destinati all’uso comune e perla fornitura di servizi comuni (art. 1117, comma 1, n.3 C.c,);
  • beni di proprietà comune generale (art. 1123, comma 1 C.c.); 
  • beni di proprietà comune ad uso differenziato (art. 1123, comma 2 C.c.);
  • beni di proprietà comune ad uso separato (art. 1123, ultimo comma C.c.)

Le parti Comuni in genere

Ai sensi dell’art. 1117 Codice Civile sono parti comune dell’edificio

  • Tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate.
  • Le aree destinate a parcheggio nonché per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune.
  • Le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo e i relativi collegamenti, fino al pinto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

Il macro gruppo dei beni Comuni che troviamo nei fabbricati sono:

  • Il sottosuolo.
  • Il suolo.
  • Il cortile.
  • I giardini.
  • I muri maestri
  • Le facciate.
  • I pilastri e le travi portanti.
  • I balconi.
  • I frontali dei balconi.
  • Le coperture.
  • Le scale.
  • L’impianto ascensore.
  • I sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il riscaldamento
  • I sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione del condizionamento aria calda/fredda.
  • L’impianto televisivo.
  • L’impianto video-citofonino.
  • L’impianto fognario.
  • L’impianto per lo smaltimento della acque meteoriche.
  • Impianti elettrici.
  • Impianti di video-sorveglianza.
  • La canna fumaria relativa ad un impianto comune.

Chi beneficia dei beni comuni?

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo (art. 1117, comma 1, C.c.).

<< il Condomino non può rinunziare all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione della parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare,….(art. 1118, comma 3, C.c.)>>

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