Capita che in alcuni fabbricati i possessori di cani di grossa taglia o meno li lascino liberi di girare per le parti comuni senza alcuna museruola e/o guinzaglio.
Per rispetto del vivere comune in condominio i possessori di animali domestici e nella fattispecie di cani occorre che gli stessi “padroni” rispettino le regole di buona educazione e di Legge. In primo luogo l’art 2052 del c.c. prevede la responsabilità di chi ha un custodia un cane. Non meno importante l’ordinanza 6.8.2013 del Ministero della Salute: nell’articolo 1 comma 3 si legge che il proprietario o detentore di un cane deve adottare delle accortezze tra le quali: “ utilizzare sempre il guinzagli ad una misura non superiore ad 1,50metri durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni; portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare; affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; assicurare che abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con persone ed animali”
Nello specifico bisognerà attenersi a norme previste nel “Regolamento di Condominio” ove potrebbero indicare ulteriori norme di tutela.