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Telecamere in Condominio

Registrazione dell’assemblea di Condominio

PREMESSA

Poiché le problematiche sottese all’argomento di cui sopra sono numerose ed investono vari profili del diritto sostanziale e processuale, soprattutto in ambito penale, e trattasi di problematiche che si intersecano e talvolta concorrono tra loro, prima di affrontare il tema della videosorveglianza e della registrazione (e/o videoregistrazione) della assemblea condominiale ritengo siano imprescindibilmente necessari ed opportuni alcuni cenni di diritto penale sostanziale e di diritto penale processuale.

Le norme di diritto civile disciplinano in linea di massima i rapporti tra le persone, le regole di civile convivenza.

Le norme penali, invece sono poste a tutela e presidio dei beni giuridici che intendono proteggere.

Cos’è un reato??

E’ ogni fatto al quale l’ordinamento giuridico ricongiunge, come conseguenza, una pena.

Il reato dal punto di vista formale è la violazione di una norma giuridica; dal punto di vista sostanziale è l’offesa del bene giuridico che norma intende proteggere.

Possiamo dunque affermare che l’oggetto giuridico del reato è il bene protetto dal diritto.

Così, ad esempio, il delitto di furto (art 624 c.p.) protegge il bene giuridico individuabile nella proprietà; la diffamazione protegge il bene giuridico della tutela dell’onore e della reputazione di una persona; il reato di concussione protegge il buon andamento e funzionamento, onore e prestigio della pubblica amministrazione, eccetera.

Perché un reato sia commesso è necessario che l’autore ne concretizzi sia l’elemento oggettivo che l’elemento soggettivo.

Semplificando, l’elemento oggettivo del reato è l’azione o l’omissione cioè una condotta nonché un risultato, una modifica del mondo esterno cioè un evento; tra condotta ed evento ci deve essere un nesso causale, un rapporto di causalità come previsto dell’art. 40 c.p.

Inoltre, è necessaria la assenza di cause di giustificazione (quali la legittima difesa, lo stato di necessità ed il consenso dell’avente diritto).

Quanto sopra costituisce la componente dell’elemento oggettivo.

L’elemento soggettivo del reato consiste in un atteggiamento della volontà dell’agente: infatti, per aversi reato non basta la concretizzazione dell’elemento oggettivo - il sopra detto elemento materiale, la condotta - bensì occorre anche il convocato della volontà; tale concorso è detto elemento soggettivo o psicologico del reato.

L’elemento soggettivo, dunque, consiste in un atteggiamento della volontà e presuppone la coscienza e la volontà dell’azione o dell’ammissione e si esprime attraverso la coscienza e la volontà dell’azione o dell’omissione e si esprime attraverso il dolo o la colpa.

LA VIDEOSORVEGLIANZA IN CONDOMINIO

Il momento storico in cui viviamo è caratterizzato, a torto o a ragione, da un diffuso senso di insicurezza e preoccupazione conseguente ad una situazione di percepito degrado soprattutto nella città; contestualmente, lo sviluppo di tecnologie video-digitale ed i loro non elevati costi suggeriscono, con sempre maggior frequenza, a molti condomini e condominii di richiedere agli amministratori di installare sistemi di videosorveglianza finalizzati a garantire la sicurezza del condominio, delle cose e delle persone.

Attenzione: la circostanza che ala recente riforma del condominio abbia introdotto nel codice civile l’articolo 1222 ter -secondo il quale “le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 “non significa che sia stato creato un automatismo di liceità per la installazione.

Come diceva Oscar Wild c’è differenza tra esistere e vivere: nel nostro caso non è infatti solo necessaria la “esistenza” di una norma bensì è necessario verificare come “vive”, come si applica in concreto.

A ben vedere l’articolo si occupa di individuare la necessaria maggioranza perla la approvazione (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio) ma nulla sul “come” tale approvata installazione debba essere poi effettivamente realizzata. Il problema è proprio il “come”

Il Condominio, e per esso l’amministratore, prima di procedere alla installazione dovrà tenere conto e rispettare, precipuamente, la normativa sulla privacy (d.lgs. 196/2003) e l’Art 615 bis del codice penale il quale punisce le interferenze illecite nella vita privata con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Due sono, generalmente le tipologie di installazione.

Una riguarda la apposizione la apposizione di telecamere ad iniziativa di singoli condomini a tutela delle loro singole proprietà 

L’altra riguarda l’apposizione, potremmo definirla “condominiale”, di sistemi di videoregistrazione destinati a riprendere aree e spazi comuni.

La prima fattispecie, della quale l’amministratore e gli altri condomini non possono essere ritenuti responsabili, riguarda la installazione di detti sistemi in luoghi di proprietà esclusiva, quali ad esempio i box auto, o in luoghi di propria pertinenza, come ad esempio la zona antistante l’accesso alla propria abitazione e sul punto vedremo, più avanti, un recentissimo orientamento della Cassazione.

Detta installazione non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni del codice della privacy, ma comunque necessita l’adozione di cautele a tutela dei terzi.

Per tali casi il Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento 29/04/04) ha precisato che l’angolo visuale delle riprese deve essere rigorosamente limitato ai soli spazi di proprietà esclusiva pertinenza, dovendosi escludere ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni o antistanti l’abitazione di altri condomini; pena le sanzioni di cui d.lgs. 196/2003 e du cui al detto art. 615 bis cod. pen.

La seconda fattispecie, che riguarda la maggioranza dei casi, concerne la video sorveglianza, disposta dal condominio, di aree condominiali, spazi comuni, portici antistanti, etc. In tali casi l’installazione è ammessa - risultati inidonei altri mezzi di tutela (antifurti, cancelli, porte blindate, etc.) a condizione che rincorrano determinate finalità quali la necessità di tutelare i beni da furti e da atti vandalici nonché preservare la sicurezza delle persone in presenza di situazioni di pericolo, di regola costituite da illeciti già verificatisi.

E’ opportuno che la centralina che contiene l’apparato di registrazione sia in un luogo accessibile solo ad un responsabile o ad un incaricato del trattamento delle immagini che l’assemblea potrà designare.

Qualche anno fa la Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n.44156 anno 2008, ha stabilito che “l’evidente scopo di sicurezza comune perseguito mediante l’installazione, pur idonea a interessare le pertinenze dei terzi, di videocamere non occultate ed anzi utilizzabili dagli altri condomini, esclude il dolo del reato di interferenze illecite nella vita privata”.

Non si deve, tuttavia, ritiene che tale sentenza facoltizzi una installazione, sic et simpliciter, di sistemi di videosorveglianza negli spazi condominiali. 

L’accenno al “non occultamento” delle telecamere deve, ad esempio, essere preso in seria considerazione.

Dunque non è solo necessario limitarsi a verificare il ricorrere delle finalità di preservazione di beni e persone, ma una volta accertatene la necessità, è ulteriormente necessario verificare che la installazione rispetti comunque la tutela dei terzi.

Essa si attua innanzitutto non celando od occultando le telecamere; in secondo luogo apponendo nelle zone soggette a video-ripresa cartelli - chiaramente visibili - che informino, trascrivendo in essi l’art. 13 del d.lgs 196/2003, chi trovasi ad ivi transitare o sostare della presenza di un sistema di videosorveglianza.

In tali casi, l’esigenza di tutela della riservatezza viene a portosi in secondo piano rispetto a quella della tutela della sicurezza dell’immobile condominiale e dei suoi condomini e la video-ripresa diviene lecita.

Non è, tuttavia, possibile fornire risposte univoche perché i casi possono essere numerosi e diversi.

In materia, infatti, vi è ancora un vuoto normativo mancando una legiferazione ad hoc; di qui l’invito, come in seguito diremo, del Garante al Parlamento ad emanare delle norme che regolino gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali connessi e conseguenti alla installazione di impianti di videosorveglianza nei condominii.

Tale legiferazione non è certo il menzionato articolo 1222 tre c.c.

L’amministratore, onde evitare di incorrere in responsabilità, dovrà, oltre ad ottenere delibera autorizzata, attentamente ponderare la ricorrenza del principio di proporzionalità tra gli apparati da installare ed i fini da perseguire; dovrà, inoltre, far sì che i dati siano trattati secondo correttezza.

Riassumendo dunque nella ricorrenza dei seguenti tre presupposti la base perché sia - in astratto-possibile l’installazione di un sistema di videosorveglianza:

  1. liceità, intendendosi per esso principalmente il rispetto del d.lgs 196/2003 e l’art. 615 bis cod. pen;
  2. necessità, intendendosi per esso presupposto l’inutilità di altre misure meno invasive;
  3. proporzionalità, come sopra espressa.

Non è mai legittima la videosorveglianza in luoghi non soggetti a reali pericoli o per i quali non sussistano concrete, effettive e necessarie esigenze di controllo.

E’ invece certamente vietata la videosorveglianza dei lavoratori (nonostante alcuni casi resi leciti dal c.c.dd. Jobs Act): dunque le telecamere non potranno, ad esempio riprendere il posto di lavoro e l’attività del portiere o di coloro che effettuano le pulizie o altri lavori per il condominio.

Sul tempo di conservazione delle immagini non vi è espressa disciplina: è pertanto necessario rifarsi ai principi generali ed individuare nelle 24 ore il massimo tempo consentito salvo deroghe, per espresse esigenze, da richiedersi alle autorità deputate.

Sull’installazione di un sistema di videosorveglianza nelle parti comuni dell’edificio disposta da delibera assembleare.

L’esigenza nasce dalla problematica della tutela della proprietà che finisce per giovare soltanto a coloro che intendano compiere atti illeciti contro edifici o appartamenti. La finalità della videosorveglianza è quella di identificare le persone attraverso le immagini riprese nei casi in cui tale attività di identificazione sia ritenuta necessaria da parte dello stesso titolare. Ma è decisivo accertare se la modalità di installazione del sistema di videosorveglianza possano integrare il delitto di interferenza illecita nella vita privata, ai sensi dell’art. 615-bis c.p., ovvero, quindi, se l’angolo visuale delle riprese sia opportunamente limitato ai soli spazi di pertinenza condominiale (ad esempio, cortili, pianerottoli, scale), e non quindi esteso alle zone di proprietà individuale. (Ad esempio antistanti l’accesso alle abitazioni dei condomini).

La questione è anche quella di accertare se l’installazione dell’impianto di videosorveglianza per il perseguimento di finalità di sicurezza e tutela di beni e persone trovi, allo stato della legislazione, il proprio soggetto “Titolare del trattamento” nell’assemblea dei condomini e se a quest’ultima appartenga il potere di decidere le finalità e le modalità di trattamento di dati che possono essere sensibili e personali. L’assemblea di condominio, quale soggetto giuridico, non può divenire titolare del trattamento di dati personali. 

Sull’installazione di un sistema di videosorveglianza da parte di un singolo condomino

Il singolo Condomino non ha alcun potere di installare, per una sola decisione, delle telecamere in ambito condominiale, idonee a riprendere spazi comuni o addirittura spazi esclusivi degli altri condomini. Il singolo necessiterebbe di un comune consenso idoneo a fondare gli effetti tipici di un negozio dispositivo dei diritti coinvolti. Morale il singolo non può installare un impianto di viedosorveglianza per riprendere aree condominiali comuni, anche se l’installazione è a tutela della propria sicurezza ed è stata fatta a seguito di diversi furti ed effrazioni. 

Hai problemi in condominio?

Non trovi il tuo amministratore?

Quale problema hai?

Unità del condominio (app.ti, garage, negozi)

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  Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03. Leggi informativa completa
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